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SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI PAVIA. TASSAZIONE DELLA PRODUZIONE E CESSIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA BIOMASSE.

Scritto da

Confagricoltura

Pubblicato il

01/06/2023

Si comunica che con una recente sentenza della Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Pavia, depositata in data 25 maggio 2023, viene confermato, ai fini IRPEF,  il principio di tassazione forfettaria per la produzione e cessione di energia elettrica da biomassa (biogas), solo per la  quota relativa alla valorizzazione dell'energia ceduta, calcolata sulla base del prezzo zonale orario medio dell'energia rilevato dal GSE, scorporando la residua quota dell’incentivo compresa nella tariffa omnicomprensiva..

La sentenza conferma quanto sostenuto dalla Confederazione, in ordine all’esclusione, dalla determinazione della base imponibile, della parte costituita dalla predetta quota incentivo, in relazione all’applicazione dell'art. 1, c. 423 della Legge n. 266/2005, come modificato dall'art.1, c. 910 della Legge n. 208/2015 (legge di Stabilità 2016) che stabilisce quanto segue:

"Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa, la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 KWh, e fotovoltaiche, sino a 260.000 KWh nonché di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di credito agrario. Per la produzione di energia, oltre i suddetti limiti, il reddito delle persone fisiche, delle società semplici e degli altri soggetti di cui all'art. 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è determinato, ai fini IRPEF e IRES applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo ...... ".

Appare opportuno sottolineare che anche lo scrivente Ufficio ha contribuito alla costruzione della tesi difensiva evidenziando che  l’ esclusione della quota incentivante ai fini Irpef è stata ripresa anche nella  formulazione del D.L. 30 marzo 2023 n. 34 contenente misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, stabilendo all’art. 6 c. 1 che “……, ai  fini della determinazione del reddito relativo alla produzione di  energia oltre i limiti fissati dal primo periodo del comma 423  dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ……. la componente riconducibile alla valorizzazione dell’energia ceduta, con esclusione della   quota incentivo, è data dal minor valore tra il prezzo medio  di  cessione dell'energia elettrica, ……, e il valore di 120 euro/MWh.”

Confagricoltura Pavia esprime soddisfazione per l'importante risultato ottenuto che conferma il corretto operato dei propri Associati e della Struttura.

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