L’articolo 7-bis, inserito dalla Camera dei Deputati, modifica la disciplina temporanea e semplificata per l’installazione di impianti fotovoltaici in strutture turistiche o termali contenuta all’articolo 6, comma 2-septies del D.L. n. 50/2022, come modificato dal D.L. 115/2022.
Detta disciplina, applicabile dal 16 luglio 2022 al 16 luglio 2024, prevede che gli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra di potenza fino a 1 MW picco, ubicati in aree nella disponibilita` di strutture turistiche o termali, finalizzati a utilizzare prioritariamente l’energia autoprodotta per i fabbisogni delle medesime strutture, purche´ le aree siano situate fuori dei centri storici e non siano soggette a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, possano essere realizzate previa semplice dichiarazione di inizio lavori asseverata ai sensi dell’articolo 6-bis del D.lgs. n. 28/2011.
Detta dichiarazione e` presentata al Comune, in formato cartaceo o in via telematica, unitamente ad una relazione sottoscritta da un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che attesti il rispetto delle norme di sicurezza, antisismiche e igienico-sanitarie.
Una prima modifica introdotta dall’articolo 7-bis, comma 1, lettera a) prevede che gli impianti fotovoltaici realizzati in aree nella disponibilita` di strutture turistiche o termali possano essere realizzati previa dichiarazione inizio lavori asseverata anche se i moduli non sono collocati a terra, bensi` su coperture piane o falde, purche´ siano rispettati i restanti requisiti (potenza fino a 1 MW, utilizzo prioritario dell’energia autoprodotta per i fabbisogni della struttura, localizzazione al di fuori di centri storici a soggetti a tutela culturale e paesaggistica)
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