Di seguito riportiamo le risposte alle domande più frequenti pubblicate da Agenzia Entrate con FAQ del 30 giugno 2026, sul tema dell’esposizione Credito 5.0.
Esposizione in dichiarazione del credito d'imposta “Transizione 5.0”
Un operatore economico ha effettuato investimenti agevolabili con il credito d'imposta “Transizione 5.0”, di cui all'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 (codice credito T6). In particolare:
- gli investimenti sono stati completati nell'anno 2025;
- la comunicazione preventiva di cui all'articolo è stata trasmessa nell'anno 2025;
- la comunicazione di completamento del progetto agevolabile di cui all'articolo è stata trasmessa nell'anno 2026;
- la comunicazione del GSE all'operatore economico dell'importo effettivamente utilizzabile in compensazione è ricevuta nell'anno 2026.
Si chiede se tale credito d'imposta debba essere esposto nel modello Redditi 2026 oppure nel modello Redditi 2027.
Nel caso prospettato, il credito d'imposta deve essere indicato nel modello Redditi 2027. Le istruzioni dei modelli REDDITI 2026 precisano, infatti, che “…nel rigo RU5 va indicato il credito d’imposta maturato, comunicato al beneficiario dal GSE ai sensi dell’articolo 12, comma 7, del D.M. 24/07/2024, nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione”.
Pertanto, ai fini dell'esposizione in dichiarazione rileva il momento in cui il GSE comunica all'operatore economico, ai sensi del citato articolo 12, comma 7, l'importo del credito d'imposta effettivamente utilizzabile in compensazione tramite il modello F24.
Esposizione in dichiarazione del credito d'imposta di cui all'articolo 8 del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38 (riconoscimento del 89,77% cosiddetti Esodati)
Un operatore economico ha maturato il credito d'imposta di cui all'articolo 8 del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante il codice tributo "7079", a seguito della comunicazione di concessione ricevuta dal GSE nell'anno 2026 ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 8. In particolare:
- gli investimenti agevolabili sono stati completati nell'anno 2025;
- la comunicazione preventiva è stata trasmessa nell'anno 2025;
- la comunicazione di completamento del progetto è stata trasmessa nell'anno 2026.
Si chiede se tale credito d'imposta debba essere indicato nel modello Redditi 2026 oppure nel modello Redditi 2027.
Nel caso prospettato, il credito d'imposta deve essere indicato nel modello Redditi 2027.
Ai fini dell'esposizione in dichiarazione rileva, infatti, il momento in cui il GSE comunica all'operatore economico, il credito d'imposta effettivamente utilizzabile in compensazione tramite il modello F24.
Quindi va indicato il credito di imposta Transizione 5.0 nel modello Reddituale 2026 solo nel caso di chiusura pratica e ricezione comunicazione GSE, datato tutto 2025.
Rispetto ai cosiddetti “esodati” alla scadenza dell’utilizzo credito in compensazione concesso Transizione 5.0 al 31/12/2026 (senza poterlo riportare negli anni successivi), la Confagricoltura Confederale come gli altri di settori interessati, stanno sollecitano da mesi la proroga di tale utilizzo, consapevoli dell’importante valore del credito e del relativo investimento aziendale, che evidentemente nel nostro settore non trova piena capienza di utilizzo nell’anno.
Per quanto attiene invece l’eventuale trasferimento credito transizione 5.0 anno 2025 (puro), trova applicazione il trasferimento per trasparenza ai soci società di persone per trasparenza, come nel caso delle società semplici agricole, ma dall’anno 2027 redditi 2026.
Gli Uffici di Confagricoltura rimangono come di consueto a disposizione per chiarimenti.