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TASSAZIONE DA ATTIVITÀ AGRICOLE CONNESSE SU BASE CATASTALE – RISPOSTA ADE

Scritto da

Confagricoltura

Pubblicato il

20/08/2026

La Risposta fornita recentemente da Agenzia Entrate, offre un'importante occasione per ribadire i presupposti che consentono alle imprese agricole di applicare il regime di determinazione catastale del reddito (ex art. 32 del TUIR), alle attività di manipolazione e trasformazione dei prodotti aziendali.

Con la risposta 151 del 23 luglio 2026 a un interpello, l’Agenzia delle entrate si è infatti pronunciata sui requisiti necessari ai fini della riconducibilità delle attività agricole connesse di cui all’articolo 2135 del codice civile, al regime di determinazione dei redditi su base catastale ai sensi dell’articolo 32 del Tuir ( testo unico sui redditi)

La risposta è stata sollecitata da un’impresa che esercita attività di allevamento avicolo e realizza prodotti crudi elaborati, con prevalenza di carne proveniente da animali allevati nei propri impianti.

In misura non prevalente, l’azienda acquista anche capi vivi da terzi, macellati internamente, e, allo scopo di migliorare la qualità del prodotto finale, utilizza, in funzione meramente accessoria, ingredienti secondari acquistati da terzi.

L’impresa chiede, dunque, precisazioni circa la possibilità di considerare tale attività come produttiva di reddito agrario, potendone determinare i redditi ai sensi dell’articolo 32 Tuir.

La risposta dell’Amministrazione finanziaria, confermando quanto già espresso dalle principali circolari sul punto (circolare n. 44/E/2002 e circolare n. 44/E/2004), si concentra sui requisiti di applicazione del regime di determinazione catastale dei redditi, precisando il confine tra applicazione dell’articolo 32, comma 2, lettera c), e dell’articolo 56-bis, comma 2, del Tuir.

In particolare, l’articolo 32, comma 2, lettera c) si applica alle attività agricole connesse di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che hanno come oggetto prodotti che siano:

  • ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali
  • riconducibili ai beni individuati dal decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze del 13 febbraio 2015.

Una volta accertata la sussistenza del requisito della prevalenza (nel caso in esame, dichiarata dall’azienda agricola sia su piano quantitativo che qualitativo), occorre quindi verificare che l'attività rientri tra quelle specificatamente individuate dalla tabella allegata al Decreto Ministeriale del 2015 (dovrebbe essere aggiornato ogni due anni).

Nel caso in esame, il richiamo da parte della tabella al codice Ateco 10.12.0 risulta integrale, mentre per quanto riguarda il codice Ateco 10.13.0 (produzione di prodotti a base di carne, inclusa la carne di volatili) il Dm assoggetta a tassazione catastale ai sensi dell’articolo 32 del Tuir solo la “produzione di carne essiccata, salata o affumicata, salsicce e salami”.

Tale disposizione, che si applica alle attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione dei prodotti ottenuti prevalentemente dall’attività agricola principale, ma diversi da quelli indicati dal decreto ministeriale, prevede un regime di determinazione forfettaria dei redditi d'impresa, applicando il coefficiente di redditività del 15% ai corrispettivi Iva ( valutare caso per caso).

Resta ferma, in ogni caso, l’applicazione dell’articolo 56 del Tuir laddove si realizzino attività di trasformazione non usualmente esercitate nell'ambito dell'attività agricola che intervengono in una fase successiva a quella che ha originato i beni elencati nel decreto ministeriale, atte a trasformare ulteriormente questi ultimi beni fino a realizzare prodotti nuovi che non trovano connessione con l'attività agricola principale ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile.

Si rammenta che le società agricole con oggetto esclusivo 2135 c.c. non possono svolgere attività di puro commercio prodotti ancorchè agricoli, necessitano di una fase di trasformazione del prodotto per ricondurlo a reddito agrario oppure alla tassazione forfettaria, come confermato dall’ultima risposta ad interpello fornita da Agenzia Entrate.

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