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OBBLIGO DI TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI PER CARBURANTE MANUTENZIONE MEZZI, PEDAGGI

Scritto da

Confagricoltura

Pubblicato il

27/09/2024

Confermata recentemente dalla Corte di Cassazione la disposizione che ha previsto che per poter detrarre l’IVA e dedurre il costo per l’acquisto di carburanti, nei limiti previsti dalla normativa, è indispensabile pagare con modalità tracciata (carta di credito/debito/bonifico). 

A seguito all’introduzione all’art. 164 TUIR (DPR 917/86) e alla modifica dell’art. 19-bis1 della Legge IVA (DPR 633/72), si è introdotto dal primo gennaio 2019 confermato con recente sentenza, l’obbligo della tracciabilità dei pagamenti per le spese relative alle auto aziendali ai fini della deducibilità dei costi e della detraibilità dell’IVA.

Con l’introduzione della fattura elettronica dal 1° gennaio 2019 anche le schede carburante sono state sostituite dalla fattura “facilitata” l’obbligo in materia di fatturazione elettronica, subentrando anche l’obbligo alla tracciabilità delle spese auto.

In altre parole, per evitare che l’amministrazione finanziaria possa contestare i costi relativi all’auto aziendale è necessario che tutti i pagamenti a essa riferiti siano effettuati con modalità tracciabili (carta di credito/debito, assegno bancario/postale, bonifico ecc.). 

Quindi anche i costi di manutenzione, riparazione, sostituzione gomme, assicurazione ma anche pedaggi autostradali e quant’altro vengono coinvolti nell’obbligo di tracciabilità di pagamenti.

Si ricorda che, ai fini della deducibilità fiscale le aziende agricole individuali /società semplici essendo tassate su base catastale rilevano il costo solo ai fini iva ed i veicoli utilizzati dalle imprese possono essere suddivisi nelle seguenti categorie:

Veicoli a deducibilità totale:

Mezzi utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa. Deducibili al 100% sia le quote di ammortamento che le spese di impiego, IVA detraibile al 100%

Veicoli concessi in uso promiscuo:

Sono deducibili le spese relative alle auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta. Iva detraibile al 40%

Segnaliamo in merito due pronunce della Corte di Cassazione: 

  • n. 9052 del 30 marzo 2023, con la quale si è affermato che il meccanismo basato sulla scheda carburante “…non consente, nemmeno in via interpretativa, di ritenere possibile l’equipollenza, ai fini fiscali, di altri strumenti o procedimenti di registrazione come le fatture…”
  • n. 29416 del 21 0tt0bre 2021, con la quale si è affermato che “in tema di imposte dirette ed Iva la possibilità di detrarre dall'imposta dovuta quella assolta per l'acquisto di carburanti destinati ad alimentare i mezzi impiegati per l'esercizio dell'impresa, è subordinata al fatto che le cosiddette "schede carburanti", che l'addetto alla distribuzione è tenuto a rilasciare, rispettino i requisiti di forma e di contenuto richiesti dalla legge e, quindi, siano redatte in conformità al modello allegato al Dpr n. 444/1997, compresa l'indicazione chilometrica, necessaria a fini antielusivi, non surrogabile da altri documenti" (Cassazione  n. 9855 del 2018; Cass. n. 24409 del 2016)”.

Concetto ribadito nella pubblicazione del 24/09/2024 da parte di Agenzia Entrate:

https://www.fiscooggi.it/rubrica/giurisprudenza/articolo/costi-attestati-schede-carburante-indeducibili-senza-chilometraggio

Si allega inoltre l’elenco dei mezzi di pagamento tracciabili, oltre alla specifica sui veicoli agricoli citata nella circolare 13/20218 di Agenzia Entrate ( sotto riportata in parte)

 “Cessione di carburante per trattori agricoli e forestali: strumenti tracciabili di pagamento Si chiede se la cessione di carburante per trattori agricoli e forestali rientri tra quelle da documentare con fattura elettronica ed il relativo pagamento, ai fini della detraibilità IVA e della deducibilità della spesa sostenuta, sia da effettuare con strumenti tracciabili ai sensi dell’articolo 1, commi 909 e ss., della legge n. 205 del 2017. Risposta Sull’obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di carburanti si rinvia alle precisazioni già fornite in risposta al quesito 1.1, alla luce delle quali benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati per veicoli agricoli di varia tipologia (tra cui i trattori agricoli e forestali, nonché, in generale, le macchine individuate nell’articolo 57 del codice della strada) devono ritenersi esclusi dall’applicazione delle nuove disposizioni. Quanto alla deducibilità del costo d’acquisto ed alla detraibilità della relativa IVA, valgono le disposizioni di ordine generale dettate per tutti i carburanti (cfr. la circolare n. 8/E del 2018, punto 2), nonché l’articolo 1, comma 1, lettera b), ultimo periodo, del decreto-legge n. 79 del 2018) e, quindi, l’obbligo di procedere al pagamento utilizzando gli strumenti individuati con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 73203 del 4 aprile 2018.”

Si invitano quindi tutti gli associati ad utilizzare un conto aziendale dedicato per tutte le operazioni aziendali, oltre a rispettare l’obbligo di effettuare i pagamenti fatture con modalità tracciata per poter portare in detrazione l’iva di tutti i mezzi aziendali e dei costi afferenti.

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