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SOCIETÀ SEMPLICI AGRICOLE E QUALIFICA IAP

Scritto da

Confagricoltura

Pubblicato il

26/09/2025

Le agevolazioni riservate esclusivamente agli imprenditori agricoli individuali, sono state estese anche a chi opera in forma associata, quindi la qualifica di IAP è espressamente riconosciuta ormai da tempo anche alle società agricole di ogni tipo.

Le società agricole possono essere costituite nella forma di società di persone (Società Semplici,Snc,Sas..), società di capitali (Srl,Spa) e cooperative,ma devono essere sempre presenti tre requisiti due di carattere “formale” ed il terzo di natura sostanziale.

Il primo requisito riguarda l’oggetto sociale: la società ha per oggetto esclusivo l’esercizio dell’agricoltura e delle attività connesse individuate all’Art.2135 del codice civile.

Il secondo requisito attiene la ragione sociale o denominazione che deve sempre contenere l’indicazione “società agricola”; mentre il terzo il più importante differisce a seconda del tipo di società.

Società di persone: almeno uno dei soci deve essere in possesso della qualifica di imprenditore agricole professionale, mentre gli altri soci possono non esserlo, nella Sas deve inceve essere IAPalmeno un socio accomandatario.

Società di capitali: deve essere imprenditore agricolo professionale almeno un amministatore (anche non socio).

Nei casi sopra descritti la società agricola IAP può beneficiare al massimo delle agevolazioni dedicate per esempio agevolazioni tributarie e creditizie riservate ai coltivatori diretti, ppc ecc..; di seguito la definizione di imprenditore agricolo dettata dal codice civile.

Art. 2135. (Imprenditore agricolo). 

 E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attivita':coltivazione  del  fondo,  selvicoltura,  allevamento  di  animali  e attivita' connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per  allevamento  di animali si intendono le attivita' dirette alla cura ed allo  sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo  stesso,  di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare  il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. 

Si  intendono  comunque  connesse  le  attivita',  esercitate   dal medesimo   imprenditore   agricolo,   dirette   alla   manipolazione, conservazione,trasformazione, commercializzazione  e  valorizzazione che  abbiano  ad  oggetto  prodotti  ottenuti  prevalentemente  dalla coltivazione del fondo o del bosco  o  dall'allevamento  di  animali,nonche' le  attivita'  dirette  alla  fornitura  di  beni  o  servizi mediante  l'utilizzazione  prevalente  di  attrezzature   o   risorse dell'azienda   normalmente    impiegate    nell'attivita'   agricola esercitata,  ivi  comprese  le  attivita'   di valorizzazione   del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero  di  ricezione ed ospitalita' come definite dalla legge.

Recentemente è stato chiarito dalla Corte di Cassazione di I grado di Verona, ove la recente sentenza n. 247/I del 26 giugno 2025, è tornata ad affrontare i requisiti che devono sussistere in capo alle società agricole di persone per assumere la qualifica di società agricole IAP in forza della presenza di un socio qualificante nella compagine societaria.

Punto di partenza è la definizione di società agricola come introdotta dall’art. 2, D.Lgs. n. 99/2004, ai sensi del quale si considera tale la società che ha quale oggetto sociale l’esercizio delle attività agricole, di cui all’art. 2135, c.c., e che nella ragione o denominazione sociale contiene il riferimento alle società agricole.

Tali soggetti vengono equiparati all’imprenditore agricolo; tuttavia, possono, altresì, al rispetto di ulteriori requisiti definiti dall’art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 99/2004, essere considerati alla stregua degli IAP (imprenditori agricoli professionali) e, conseguentemente, come stabilito dal comma 4, dell’art. 2, D.Lgs. n. 99/2004 «sono riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto», tra cui, ovviamente anche la c.d. piccola proprietà contadina.

Ai fini dell’equiparazione allo IAP, il comma 3 richiamato differenzia a seconda che la società sia costituita nella forma di società di persone o di capitali.

Fermo restando la presenza nella società di un soggetto IAP qualificante, nel caso delle società di persone è necessario che egli sia socio (per le S.a.s. la qualifica si riferisce ai soci accomandatari), mentre per le società di capitali e per le cooperative, deve rivestire la qualifica di amministratore (nonché di socio limitatamente alle cooperative).

L’art. 1, comma 3-bis, D.Lgs. n. 99/2004, ha aggiunto, inoltre, che la qualifica può essere apportata da parte dell’amministratore a una sola società.

Ed è proprio su questo aspetto che, in passato, si è andato a creare un contenzioso in quanto l’INPS, con la circolare n. 48/2006 aveva affermato che «l’articolo 1, comma 3 bis, del decreto novellato, stabilisce che ogni amministratore può apportare la qualifica di IAP a una sola società.

Tale limitazione è da intendersi riferita non solo alle società di capitali e alle società cooperative, ma anche alle società di persone nei casi in cui il socio IAP che attribuisce la qualifica sia anche amministratore».

La diatriba, giunta in Cassazione, è stata affrontata dai Supremi Giudici nell’ordinanza n. 6172/2025, in cui si afferma che «Le agevolazioni tributarie previste dal D.Lgs. n. 99/2004 per l’imprenditore agricolo professionale (IAP) si estendono alle società agricole a condizione che, oltre a qualificarsi come tali e ad avere ad oggetto esclusivo l’esercizio delle attività di cui all’art. 2135 c.c., almeno uno dei soci (nel caso di società di persone), almeno un amministratore (nel caso di società di capitali), e almeno un amministratore che sia anche socio (nel caso di cooperative) possiedano la qualifica di IAP. Conseguentemente, la limitazione dell’art. 1, comma 3-bis del decreto cit., secondo cui la qualificazione di IAP può essere apportata dall’amministratore ad una sola società, integrando una deroga al principio generale che importa la rilevanza delle attività dell’amministratore ai fini del conseguimento (e della stessa conservazione) della qualifica di imprenditore agricolo professionale, deroga volta a contrastare il fenomeno abusivo del c.d. IAP “itinerante” (ove un soggetto IAP assume il ruolo di amministratore di più società), si applica solo alle società di capitali e non anche alle società di persone, rispetto alle quali la responsabilità solidale ed illimitata per le obbligazioni sociali gravante sul socio IAP è idonea ad arginare tale abuso».

Il tema trattato dalla di CGT di I grado Verona, tuttavia, verte su un altro aspetto, ovverosia la qualifica che deve avere il socio della società semplice.

L’Agenzia delle Entrate contestava il fatto che il socio IAP non aveva la rappresentanza legale della società.

I giudici veronesi, dopo aver analizzato la normativa di riferimento e richiamato alcuni arresti giurisprudenziali tra cui la sentenza n. 8430/2020 in cui viene affermato che «nelle società di persone la finalità antielusiva non è “perseguibile dal momento che la relativa disciplina prevede che la persona fisica IAP acquisisca la qualifica di socio responsabile personalmente e solidalmente delle obbligazioni sociali … in particolare, con riguardo alle società semplici, l’art. 2267 c.c., prevede, in via sussidiaria, che ‘per le obbligazioni sociali rispondono inoltre personalmente e solidalmente i soci che hanno agito in nome e per conto della società e, salvo patto contrario, gli altri soci», concludono affermando che per le società di persone l’agevolazione c.d. piccola proprietà contadina, compete a condizione che uno dei soci abbia la qualifica di IAP e sia responsabile solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali.

I giudici evidenziano come l’azionare quanto previsto dall’art. 2261, c.c., con cui è ammesso che alcuni soci, pur avendone il diritto, si astengano dall’amministrare e affidino la gestione della società ad altro socio, permette il mantenimento del diritto di ricevere da chi amministra tutte le informazioni inerenti allo svolgimento degli affari sociali, compreso l’eventuale rendiconto analitico della gestione.

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