Con l’art. 4 del D.L. n. 145/2023, c.d. collegato alla manovra 2024, per il 2023, è disposto il rinvio del pagamento della seconda rata di acconto per le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d’imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a centosettantamila euro, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi INAIL. Il versamento dell’acconto dovrà essere effettuato entro il 16 gennaio 2024 oppure in 5 rate rate mensili di pari importo, a cui vanno aggiunti gli interessi nella misura del 4%, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese.
Con la circolare in oggetto, l’AdE ha fornito gli opportuni chiarimenti in ordine ai soggetti interessati dalla misura e al limite dei ricavi e compensi che consentono l’accesso al rinvio. Più in particolare, possono avvalersi del differimento del termine di versamento del secondo acconto 2023, le persone fisiche che contestualmente siano titolari di partita IVA e abbiano dichiarato, con riferimento al periodo d’imposta 2022, ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro, in quanto imprenditori individuali o lavoratori autonomi ed anche se titolari di impresa familiare o dell’azienda coniugale non gestita in forma societaria. La circolare precisa, inoltre, che rientrano nel novero dei soggetti interessati anche gli imprenditori agricoli che siano anche titolari di redditi d’impresa (v. oltre).
Sono, invece, esclusi dal rinvio dell’acconto le persone fisiche non titolari di partita IVA, come i soci di società di persone o di capitali, i cui redditi siano stati imputati in applicazione del principio di trasparenza, ex artt. 5 e 116 del TUIR, non titolari di una propria partita IVA, nonché i soggetti diversi dalle persone fisiche come le società di capitali e gli enti non commerciali.
Relativamente all’individuazione della soglia dei ricavi e compensi qualora il contribuente eserciti più attività, contraddistinte da codici ATECO differenti, vada considerata la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.
Per le persone fisiche che esercitano attività agricole, che dichiarano oltre al reddito agrario anche un reddito d’impresa (es. agriturismo, allevamento, ecc.), in luogo dell’ammontare dei ricavi si deve fare riferimento all’ammontare del volume d’affari (rigo VE 50 del Mod. IVA 2023), a prescindere dalla determinazione forfettaria o analitica del reddito, rispettivamente, quadro D e F o G del modello di dichiarazione dei redditi.
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