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REGISTRATORE TELEMATICO FUORI SERVIZIO

Scritto da

Confagricoltura

Pubblicato il

07/12/2023

Per gli esercenti che sospendono per più di  12 giorni l’attività , l’Agenzia delle Entrate ha approvato con provvedimento n. 15943/2023, le casistiche previste per il Registratore Telematico “fuori servizio”.

“Nel caso in cui l’interruzione dell’attività sia superiore ai 12 giorni (ad esempio ferie lunghe, chiusura stagionale, inutilizzo temporaneo, etc.) o se l’esercente non fosse in grado di conoscere la durata del periodo di inattività e di comunicarla a priori, il Registratore Telematico deve prevedere la possibilità di predisporre l’invio di un evento di tipo “fuori servizio”, codice 608 (magazzino/periodo di inattività), per comunicare al sistema l’inizio del periodo di inattività. In questo caso il RT tornerà “In servizio” alla prima trasmissione utile”.

L’adempimento non è obbligatorio per tutti ma le categorie di registratore di cassa obbligate al cambio di stato su “fuori servizio” sono due:

  • gli apparecchi con istanza di approvazione a partire dal 1° luglio 2023;
  • gli apparecchi approvati prima del 1° luglio 2023 ma con istanza di variante presentata successivamente al 30 giugno 2023.

Tutti gli altri registratori telematici – almeno fino a nuove disposizione – sono esonerati da questo obbligo.

Il procedimento per cambiare lo stato nel portale dell’agenzia delle entrate  :

  • sezione “Area Gestore ed Esercente”;
  • voce di menu “Procedure di Emergenza” e poi “Dispositivo Fuori Servizio”.
  • In “tutte le ipotesi in cui il Registratore Telematico non è in grado di trasmettere i dati al Sistema AE” rientra, infatti, anche il periodo di inattività superiore a 12 giorni.

E’ il medesimo passaggio che si utilizza normalmente per comunicare in agenzia delle entrate il malfunzionamento del RT. 

Come  anche riportato nella risposta all’interpello numero 247 del 2022, lo stato fuori servizio del Registratore Telematico “consente all’Amministrazione di avere contezza di un problema in essere e di motivare eventuali mancate o tardive memorizzazioni e trasmissioni, totali o parziali, dei dati”.

Se l’interruzione dell’attività è inferiore ai 12 giorni non è necessario comunicare nulla, consigliamo comunque di effettuare una chiusura e trasmissione dei corrispettivi telematici nei /entro i 12 giorni, sia che vi siano movimenti di incasso sia nel caso di vendite a “zero”; salvo nei casi di messa in FUORI SERVIZIO come sopra evidenziato

“Nel caso di interruzione dell’attività per chiusura settimanale, chiusura domenicale, ferie, chiusura per eventi eccezionali, attività stagionale o qualsiasi altra ipotesi di interruzione della trasmissione (non causata da malfunzionamenti tecnici dell’apparecchio), il Registratore Telematico, alla prima trasmissione successiva ovvero all’ultima trasmissione utile, provvede all’elaborazione e all’invio di un unico file contenente la totalità dei dati (ad importo zero) relativi al periodo di interruzione, per i quali l’esercente non ha effettuato l’operazione di chiusura giornaliera”.

Chiediamo quindi di contattare i vostri tecnici per :

  • sapere se ricadete negli RT obbligati ad effettuare la comunicazione della chiusura in Agenzia delle Entrate
  • per l’aggiornamento tecnico “lotteria degli scontrini” scaduto il 1 ottobre dei registratori telematici , se il pagamento è tracciato si può accedere ad un bonus di € 50,00 salvo “buon fine a capienza fondi statali”.

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