L’importante ampliamento, previsto ormai da anni, per le attività connesse di prestazioni di servizi in agricoltura richiede alle aziende una grande attenzione, relativamente al loro corretto inquadramento ai fini fiscali e alla corretta imputazione dei costi inerenti.
La norma cita infatti “Ai sensi dell’art. 2135, comma 1, c.c., si qualifica imprenditore agricolo chi esercita attività di coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento di animali (c.d. attività principali), nonché chi esercita attività connesse, cioè quelle attività “dirette alla fornitura di beni o servizi svolte mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata (…)”.
Per quanto concerne l’attività di fornitura di servizi, dal punto di vista fiscale normato dall’art. 56-bis, comma 3, del TUIR, prevede l’agevolazione che il reddito derivante da tale attività venga determinato applicando all’ammontare dei corrispettivi (fatture di vendita) delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell’IVA, il coefficiente di redditività del 25% (forfait).
I requisiti da rispettare per poter accedere alla predetta tassazione sono due: l’imprenditore che svolge la fornitura di servizi deve essere lo stesso soggetto che esercita l’attività principale (requisito soggettivo); la fornitura di servizi deve essere svolta utilizzando “prevalentemente” attrezzature o risorse “normalmente” impiegate nell’attività agricola (requisito oggettivo).
Rispetto a quanto chiarito dalla Circolare n. 44/E del 2002 dell’Agenzia delle Entrate, è opportuno verificare la sussistenza di due parametri fondamentali la “normalità” e la “prevalenza”.
L’Agenzia delle Entrate nella Circolare 44/E/2002 ha precisato che il requisito della “normalità” è rispettato quando:
- le attrezzature e le altre risorse dell’azienda sono impiegate in modo sistematico, continuativo e in misura prevalente nello svolgimento dell’attività agricola principale;
- l’attività agricola principale mantiene il connotato della “essenzialità”.
Quando l’imprenditore agricolo utilizza attrezzature destinate esclusivamente allo svolgimento dell’attività connessa, si pone il problema di verificare, oltre alla sussistenza del requisito della “normalità”, anche il requisito della “prevalenza”.
A tal fine è opportuno rifarsi ai chiarimenti della Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 44/E/2004 secondo cui il requisito della “prevalenza” è rispettato quando il fatturato derivante dall’impiego delle attrezzature normalmente impiegate nell’attività agricola principale è superiore al fatturato ottenuto attraverso l’utilizzo delle altre attrezzature.
Alla luce di quanto sopra esposto, l’attività agricola connessa di fornitura di servizi per conto terzi può beneficiare del regime fiscale forfait del 25% dei ricavi oltra ad agevolazioni ai fini IVA.
Fra i beni e servizi di cui alla Tabella A, parte III del DPR 633/72 soggetti all’aliquota Iva del 10%, sono previste le prestazioni di servizi mediante macchine agricole rese a imprese agricole singole o associate. Nel caso il mezzo impiegato non sia considerato agricolo oppure il che il cliente beneficiario della prestazione non rivesta natura di “impresa agricola” l’aliquota da applicare è l’ordinaria del 22%.
Ribadiamo che le attività connesse, per definirsi tali devono avere carattere accessorio e di collegamento all’attività principale agricola che deve essere sempre prevalente in termini non solo organizzativi ma di volume d’affari.
Di importanza rilevante è anche la corretta imputazione dei costi inerenti l’attività connessa di servizi resi con mezzi normalmente utilizzati nell’attività principale (il gasolio da autotrazione, le manutenzioni % costi inerenti) a tal proposito si chiede alle aziende di valutarne le effettive emissioni /ricezioni fatture nei tempi di competenza dell’anno in corso.
Gli Uffici di Zona e la Sede, come di consueto, rimangono a disposizione per ogni chiarimento e consulenza.
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