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LEGGE DI BILANCIO 2026 - AREA LAVORO

Scritto da

Confagricoltura

Pubblicato il

06/02/2026

IRPEF e cuneo fiscale: diventano strutturali i nuovi scaglioni e il bonus per i lavoratori dipendenti

Con i commi 2–9 dell’articolo 1 viene introdotta una riforma stabile dell’IRPEF e del taglio del cuneo fiscale, intervenendo su aliquote, detrazioni e meccanismi di sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti. Le misure, finora oggetto di interventi temporanei, assumono ora carattere strutturale.

Nuovi scaglioni IRPEF: il sistema passa a tre aliquote

La modifica dell’art. 11 del TUIR riduce a tre le fasce di reddito su cui si applica l’imposta, semplificando il sistema e consolidando la revisione già avviata negli anni precedenti.

Le nuove aliquote sono:

  • 23% per redditi fino a 28.000 euro
  • 35% per redditi oltre 28.000 e fino a 50.000 euro
  • 43% per redditi superiori a 50.000 euro

L’obiettivo è rafforzare la progressività dell’imposta, alleggerendo il carico sui redditi medio-bassi e rendendo più lineare la struttura dell’IRPEF.

Aumenta la detrazione per i lavoratori dipendenti con redditi bassi

Interviene anche l’art. 13 del TUIR: per i lavoratori dipendenti con reddito inferiore a 15.000 euro, la detrazione base passa da 1.880 euro a 1.955 euro.

La misura riduce ulteriormente l’imposta dovuta per i contribuenti con le retribuzioni più contenute, rafforzando il sostegno ai redditi più fragili.

Taglio del cuneo fiscale: nuovo meccanismo strutturale

Il comma 4 rende stabile il taglio del cuneo fiscale per i titolari di reddito da lavoro dipendente (art. 49 TUIR), ma cambia lo strumento utilizzato. Viene superato l’esonero contributivo e introdotto un sistema fondato su:

  1. Un contributo diretto non imponibile IRPEF
  2. Una detrazione fiscale decrescente

Redditi fino a 20.000 euro: contributo diretto in busta paga

Per i lavoratori con reddito complessivo non superiore a 20.000 euro è riconosciuta una somma che non concorre alla formazione del reddito imponibile. L’importo è calcolato applicando al reddito da lavoro dipendente percentuali differenziate:

  • 7,1% se il reddito da lavoro dipendente non supera 8.500 euro
  • 5,3% per la fascia successiva (con percentuali via via decrescenti al crescere del reddito)

Si tratta, di fatto, di un incremento netto in busta paga, non soggetto a IRPEF.

Redditi tra 20.000 e 40.000 euro: detrazione decrescente

Per i redditi compresi tra 20.000 e 40.000 euro non è più previsto il contributo diretto, ma una detrazione dall’imposta lorda che si riduce progressivamente fino ad azzerarsi al raggiungimento dei 40.000 euro.

Oltre tale soglia non si applicano benefici legati al nuovo taglio del cuneo fiscale.

Effetti complessivi

L’intervento produce tre effetti principali:

  • stabilizza la riforma degli scaglioni IRPEF;
  • rafforza la tutela dei redditi bassi attraverso detrazioni più alte;
  • trasforma il taglio del cuneo fiscale in un beneficio fiscale diretto, più visibile in busta paga e meno legato alla contribuzione.

La riforma consolida così un impianto volto a sostenere in modo strutturale il potere d’acquisto dei lavoratori dipendenti, con particolare attenzione alle fasce di reddito medio-basse.

Auto aziendali in uso promiscuo: fringe benefit rimodulati dal 2025

Con l’art. 1, comma 48, la manovra interviene sul regime fiscale delle auto aziendali concesse in uso promiscuo ai dipendenti, collegando la misura agli obiettivi di transizione ecologica ed energetica e di contrasto ai cambiamenti climatici.

La norma prevede infatti una revisione dei coefficienti utilizzati per determinare il valore del fringe benefit relativo ai veicoli aziendali, con un sistema che favorisce i mezzi a minore impatto ambientale, in particolare quelli elettrici.

Più vantaggi per le auto elettriche

Il nuovo impianto punta a rendere fiscalmente più conveniente l’assegnazione di:

  • veicoli elettrici
  • veicoli a basse emissioni

rispetto alle auto con motorizzazioni tradizionali.

L’obiettivo è orientare le scelte delle imprese e dei dipendenti verso soluzioni di mobilità più sostenibili, utilizzando la leva fiscale come strumento di politica ambientale.

Penalizzate le auto a motore termico

Per la maggior parte delle auto a motore termico di nuova immatricolazione, concesse in uso promiscuo sulla base di contratti stipulati dal 1° gennaio 2025, si prevede un rilevante aumento del valore imponibile del fringe benefit.

L’aggravio stimato è compreso tra il 60% e il 70%, con conseguente:

  • aumento della base imponibile IRPEF per il dipendente;
  • maggiori oneri contributivi e fiscali connessi al benefit.

In sostanza, l’auto aziendale tradizionale diventa fiscalmente meno conveniente, sia per il lavoratore sia, indirettamente, per l’impresa.

Impatto della misura

La disposizione:

  • rafforza il legame tra fiscalità e politiche ambientali;
  • incide in modo significativo sui pacchetti retributivi che includono l’auto aziendale;
  • spinge le aziende a rivedere le proprie flotte in chiave “green”.

Dal 2025, quindi, la scelta del tipo di veicolo assegnato in uso promiscuo non sarà solo una valutazione operativa o economica, ma anche una decisione con rilevanti effetti fiscali.

Trasferte dei dipendenti: obbligo di pagamenti tracciabili per i rimborsi non imponibili

Con l’art. 1, commi 81 e 82, la manovra introduce un nuovo obbligo di tracciabilità delle spese di trasferta sostenute dai lavoratori dipendenti, con effetti diretti sia sul trattamento fiscale dei rimborsi sia sulla deducibilità per le imprese.

La misura mira a rafforzare la trasparenza dei pagamenti e a contrastare l’uso del contante nelle spese legate alle missioni di lavoro.

Quali spese sono interessate

L’obbligo riguarda le spese sostenute dal dipendente in occasione di trasferte o missioni per:

  • vitto
  • alloggio
  • viaggio
  • trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea (taxi e NCC)

Pagamenti solo con strumenti tracciabili

Per evitare che i rimborsi diventino fiscalmente penalizzanti, le spese dovranno essere pagate con strumenti di pagamento tracciabili, tra cui:

  • carte di credito o di debito
  • bancomat
  • bonifici bancari o postali
  • app e altri sistemi di moneta elettronica

Non sarà quindi sufficiente il pagamento in contanti.

Effetti fiscali

La tracciabilità diventa condizione essenziale per mantenere il corretto trattamento fiscale:

  • Per il lavoratore:

Se la spesa non è pagata con strumenti tracciabili, il rimborso può diventare imponibile in busta paga, concorrendo al reddito da lavoro dipendente.

  • Per il datore di lavoro:

In assenza di pagamento tracciabile, il costo può risultare indeducibile ai fini del reddito d’impresa.

Documentazione da conservare

Oltre al documento fiscale rilasciato dal fornitore del servizio (fattura o scontrino), il dipendente dovrà fornire anche:

  • la ricevuta POS
  • o altra documentazione che attesti il pagamento elettronico

Impatto operativo

La norma comporta un adeguamento delle procedure interne aziendali e delle policy sulle trasferte, rendendo necessario informare i dipendenti sull’obbligo di utilizzare pagamenti elettronici per evitare conseguenze fiscali negative.

La tracciabilità diventa così un requisito centrale non solo per la correttezza contabile, ma anche per la tutela fiscale di lavoratori e imprese.

Fringe benefit: soglia di esenzione elevata fino al 2027

Con l’art. 1, commi 390 e 391, viene prorogato e reso operativo per il triennio 2025–2027 un regime più favorevole per i fringe benefit riconosciuti ai lavoratori dipendenti, in deroga alla disciplina ordinaria prevista dall’art. 51, comma 3, del TUIR.

La misura amplia temporaneamente la quota di beni e servizi che non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente.

I nuovi limiti di esenzione

Per ciascuno dei periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027, non sono imponibili entro i seguenti limiti complessivi:

  • 1.000 euro per la generalità dei dipendenti
  • 2.000 euro per i dipendenti con figli fiscalmente a carico

Entro tali soglie, il valore dei benefit non è soggetto a IRPEF né a contribuzione.

Cosa rientra tra i benefit agevolati

Oltre ai tradizionali beni e servizi messi a disposizione dal datore di lavoro, il regime di favore include espressamente:

  • beni e servizi aziendali (voucher, buoni acquisto, ecc.);
  • auto aziendali concesse in fringe benefit;
  • rimborsi delle utenze domestiche (acqua, energia elettrica e gas);
  • rimborsi o somme per canoni di locazione dell’abitazione principale;
  • rimborsi o contributi per interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale.

Effetti della misura

L’intervento:

  • rafforza il welfare aziendale come strumento di sostegno al reddito;
  • amplia lo spazio per erogazioni non tassate in busta paga;
  • offre un supporto diretto alle spese familiari e abitative, in una fase di pressione sui costi domestici.

Per imprese e lavoratori si tratta di una leva importante per integrare la retribuzione in forma fiscalmente efficiente, con un quadro di regole valido per tre anni.

Tassazione agevolata sugli incrementi retributivi contrattuali

Gli incrementi retributivi corrisposti nel 2026 in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 sono assoggettati, salva rinuncia scritta del lavoratore, a:

  • imposta sostitutiva IRPEF e addizionali pari al 5%.

La misura si applica:

  • ai lavoratori del settore privato;
  • con reddito di lavoro dipendente 2025 non superiore a 33.000 euro.

Decontribuzione per le lavoratrici madri: nuovo esonero parziale dal 2025

Con l’art. 1, commi 219–220, viene introdotta dal 1° gennaio 2025 una nuova misura di decontribuzione a favore delle lavoratrici madri, con l’obiettivo di sostenere l’occupazione femminile e la conciliazione tra lavoro e famiglia.

A differenza delle precedenti agevolazioni, il nuovo beneficio consiste in un esonero contributivo parziale della quota di contributi previdenziali IVS a carico della lavoratrice.

Chi può accedere

Il beneficio riguarda:

  • lavoratrici dipendenti (escluso il lavoro domestico);
  • lavoratrici autonome, purché:
    • non abbiano optato per il regime forfettario;
    • percepiscano redditi di lavoro autonomo, d’impresa (in contabilità ordinaria o semplificata) o da partecipazione.

La misura sarà operativa nei limiti e con le modalità che verranno definite da un decreto del Ministero del Lavoro, da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio.

Requisiti familiari

L’esonero spetta alle lavoratrici madri:

  • con almeno due figli,
  • fino al mese di compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

Dal 1° gennaio 2027, per le madri di tre o più figli, il beneficio sarà esteso fino al mese di compimento del diciottesimo anno del figlio più piccolo.

Coordinamento con l’esonero già in vigore

Per espressa previsione normativa, nel biennio 2025–2026 la nuova decontribuzione parziale non si applica alle lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato madri di tre o più figli, in quanto già beneficiarie dell’esonero totale della contribuzione IVS a loro carico previsto dalla legge di bilancio 2024.

Limite di reddito

Ulteriore condizione per accedere all’agevolazione è che:

  • la retribuzione o il reddito imponibile ai fini previdenziali non superi 40.000 euro annui.

Per le lavoratrici autonome iscritte all’Assicurazione generale obbligatoria o alla Gestione separata, l’esonero sarà parametrato al valore del minimale di reddito previsto dall’art. 1, c. 3, della legge n. 233/1990, che si ottiene moltiplicando per 312 il minimale giornaliero stabilito.

Si segnala, tuttavia, che tale modalità sembra riferirsi principalmente a lavoratori autonomi artigiani e commercianti, per cui occorrerà chiarire l’applicazione alle lavoratrici autonome agricole.

Risorse e regime

  • Il beneficio è riconosciuto ai sensi del regime de minimis.
  • Il limite di spesa previsto è di 300 milioni di euro annui.
  • Le modalità di riconoscimento e le procedure per il rispetto del tetto di spesa saranno definite dal decreto ministeriale che stabilirà anche la misura dell’esonero parziale.

Finalità della misura

L’intervento:

  • amplia la platea delle madri lavoratrici sostenute dal sistema previdenziale;
  • estende il beneficio anche al lavoro autonomo (finora escluso);
  • consolida le politiche di sostegno alla genitorialità e alla permanenza delle donne nel mercato del lavoro.

Il nuovo esonero si inserisce così tra gli strumenti strutturali di supporto all’occupazione femminile, con un’attenzione specifica alle famiglie con più figli.

Premi di produttività: confermata la detassazione al 5% fino al 2027

Con l’art. 1, comma 385, la manovra conferma per il triennio 2025–2027 la riduzione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF dal 10% al 5% sulle somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d’impresa.

Si tratta della misura introdotta dalla Legge di Bilancio 2016, collegata al raggiungimento di obiettivi di redditività, produttività e qualità del lavoro, e regolamentata dal Decreto interministeriale 25 marzo 2016. L’Agenzia delle Entrate ha fornito nel tempo diversi chiarimenti sull’applicazione del regime.

Condizioni per usufruire della detassazione

L’agevolazione si applica solo se:

  1. Il valore dei premi non supera 3.000 euro annui;
  2. Il reddito del lavoratore nell’anno precedente non supera 80.000 euro;
  3. Il premio è previsto da un contratto collettivo aziendale o territoriale, depositato entro 30 giorni dalla sottoscrizione.

Settore agricolo

Per il settore agricolo, le Parti sociali nazionali hanno definito uno schema di accordo territoriale da utilizzare come modello a livello locale, agevolando l’accesso al regime fiscale agevolato per operai, quadri e impiegati.

Obiettivo della misura

La detassazione punta a incentivare la produttività e la partecipazione agli utili, rendendo più conveniente per le imprese l’erogazione di premi legati a risultati e performance, e rafforzando al contempo il reddito dei lavoratori con un regime fiscale agevolato.

Fringe benefits, proroga della soglia di non tassazione fino al 2027

La Legge di Bilancio 2025 proroga fino al 2027 l’ampliamento della soglia di non tassazione dei fringe benefits, già introdotto dalla manovra 2024.

Il valore dei beni e dei servizi concessi ai lavoratori dipendenti non concorre a formare il reddito imponibile entro i limiti di 1.000 euro per la generalità dei lavoratori e di 2.000 euro per chi ha figli fiscalmente a carico, a condizione che questi siano comunicati al datore di lavoro con il codice fiscale.

Tra i beni e servizi agevolati rientrano anche i rimborsi per utenze domestiche (acqua, luce, gas), le spese per l’affitto della prima casa e gli interessi sul mutuo dell’abitazione principale.

È importante sottolineare che, se il valore complessivo dei fringe benefits supera la soglia prevista, l’intero importo diventa imponibile ai fini fiscali e contributivi. L’attuazione della norma richiede, se presenti, l’informativa alle rappresentanze sindacali.

Questa proroga conferma la volontà di rendere il welfare aziendale uno strumento stabile di sostegno al reddito dei lavoratori.

Neoassunti: esenzioni fiscali su affitto e manutenzione fino a 5.000 euro

Con l’art. 1, commi 386–389, la manovra introduce una nuova agevolazione fiscale per i lavoratori assunti a tempo indeterminato a partire dal 1° gennaio 2025 fino al 31 dicembre 2025.

Cosa prevede l’agevolazione

Le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per:

  • canoni di locazione;
  • spese di manutenzione degli immobili locati

non concorrono alla formazione del reddito fino a 5.000 euro annui nei primi due anni dall’assunzione. L’esclusione vale solo ai fini fiscali, non contributivi: le somme rimangono soggette a contribuzione sociale e sono incluse nel calcolo dell’ISEE e per l’accesso a prestazioni previdenziali e assistenziali.

Requisiti per accedere all’agevolazione

  • Il reddito da lavoro dipendente dell’anno precedente (2024) non deve aver superato 35.000 euro;
  • Il lavoratore deve aver trasferito la residenza a oltre 100 km dalla precedente abitazione fino alla nuova sede di lavoro.

Detassazione del lavoro notturno e festivo per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere

Al fine di garantire la stabilità occupazionale e di sopperire alla eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale, viene confermata la speciale forma di detassazione dei compensi percepiti dai lavoratori che effettuano prestazioni in orario notturno o straordinario festivo, che era stata prevista dalla Legge di bilancio dello scorso anno per il primo semestre del 2024[1] (Articolo 1, c.21-25, L. 213/2023).

L’agevolazione consiste in un trattamento integrativo speciale che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione a prestazioni di lavoro notturno e di lavoro straordinario festivo effettuate nel periodo 1° gennaio 2025 – 30 settembre 2025 dai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art. 5 della l. 287/1991 e del comparto del turismo, inclusi gli stabilimenti termali. Il beneficio spetta ai lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 40.000 euro nel periodo d’imposta 2024, ed è riconosciuto dal sostituto d’imposta su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell’anno 2024.

Le somme erogate sono indicate nella Certificazione Unica. Il sostituto d’imposta compensa il credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento in argomento mediante compensazione ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. 241/1997 (per le indicazioni operative, cfr. circolare n.26/E/2023 dell’Agenzia delle Entrate).

Come abbiamo già evidenziato in passato, anche se la norma e le indicazioni operative dell’Agenzia delle Entrate non citano espressamente l’agriturismo tra i comparti che rientrano nell’ambito di applicazione di questa particolare tipologia di detassazione, è a nostro avviso sostenibile che anche i lavoratori degli agriturismi possano continuare a beneficiare, per il 2025, dell’agevolazione in commento, considerata la ratio della norma (sopperire alla mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, recettivo e termale) e la circostanza che l’attività di ospitalità e somministrazione di alimenti e bevande svolta dalle imprese agricole è assimilabile a quella svolta da altre imprese private del settore turistico (si veda al riguardo, art. 12, D.lgs. 23 maggio 2011, n. 79, “Codice del Turismo”). Tra l’altro, i codici Ateco delle attività di fornitura di alloggio e ristorazione connesse alle aziende agricole appartengono allo stesso gruppo di codici Ateco delle attività del settore economico turistico.

Lavoro occasionale in agricoltura: regole operative, adempimenti

Con la Legge di Bilancio 2026 il legislatore ha reso strutturale il lavoro occasionale in agricoltura (LOAGRI), dopo il triennio di sperimentazione avviato nel 2023. La disciplina resta invariata rispetto a quanto previsto dalla legge n. 197/2022 e dai successivi chiarimenti forniti dall’INPS con la circolare n. 102/2023.

L’istituto è pensato esclusivamente per attività agricole di natura stagionale e non incide sull’assetto ordinario del lavoro agricolo, grazie ai numerosi limiti posti dal legislatore e a un sistema di controlli e sanzioni particolarmente rigoroso.

Ambito di applicazione e durata

Le prestazioni di lavoro occasionale possono riguardare esclusivamente mansioni operaie agricole previste dai contratti collettivi nazionali e provinciali del settore, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.

Sono comprese anche lavorazioni connesse che si svolgono in specifici periodi dell’anno (raccolta, potatura, vendemmia, molitura, vinificazione, ecc.).

La durata massima è fissata in 45 giornate di lavoro effettivo nell’arco di 12 mesi (da gennaio a dicembre).

Il superamento di tale limite comporta, ex lege, la trasformazione del rapporto di lavoro in contratto a tempo indeterminato.

Soggetti che possono essere impiegati

Possono essere utilizzati per il lavoro occasionale agricolo:

  • disoccupati che abbiano presentato la DID e titolari di assegno di inclusione;
  • percettori di NASpI o DIS-COLL;
  • beneficiari di ammortizzatori sociali ordinari e straordinari (con obbligo di comunicazioni di cumulabilità);
  • pensionati di vecchiaia, anzianità o anticipata (sono esclusi i titolari di pensioni di invalidità o ai superstiti);
  • giovani under 25 studenti;
  • detenuti o internati ammessi al lavoro esterno o in regime di semilibertà.

Tutti i soggetti (ad eccezione dei pensionati) non devono aver avuto rapporti di lavoro agricolo, a tempo determinato o indeterminato, nei tre anni precedenti.

A tal fine, il datore di lavoro è tenuto ad acquisire una autocertificazione del lavoratore.

Adempimenti per i datori di lavoro

I datori di lavoro agricoli, iscritti alle apposite gestioni INPS, devono:

  • applicare i CCNL e contratti provinciali agricoli sottoscritti dalle organizzazioni sindacali più rappresentative;
  • effettuare la comunicazione preventiva al Centro per l’Impiego, indicando le giornate presunte di lavoro all’interno di un contratto “aperto” di durata massima annuale;
  • consegnare al lavoratore la copia della comunicazione di assunzione, che assolve all’obbligo informativo;
  • registrare il lavoratore nel Libro Unico del Lavoro, anche in un’unica soluzione al termine del rapporto;
  • versare la contribuzione unificata previdenziale e assistenziale agricola (INPS e INAIL) entro il giorno 16 del mese successivo alla prestazione.

Non è consentito il ricorso alla somministrazione di lavoro e l’istituto non è soggetto al limite generale dei 10 dipendenti a tempo indeterminato.

Trattamento economico e contributivo

Il compenso è determinato sulla base delle tariffe retributive previste dai contratti collettivi ed è corrisposto con modalità tracciabili.

Può essere erogato anche su base settimanale, quindicinale o mensile.

Le somme percepite:

  • sono esenti da IRPEF;
  • non incidono sullo stato di disoccupazione entro il limite delle 45 giornate;
  • sono cumulabili con il trattamento pensionistico;
  • rilevano ai fini del permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari.

La contribuzione versata è utile ai fini previdenziali e assistenziali, comprese eventuali prestazioni di disoccupazione agricola.

Regime sanzionatorio

In caso di:

  • superamento del limite massimo di 45 giornate, il rapporto si trasforma a tempo indeterminato;
  • omessa o irregolare comunicazione preventiva o utilizzo di lavoratori diversi da quelli comunicati, si applica una sanzione amministrativa non diffidabile da 500 a 2.500 euro per ogni giornata di lavoro, con possibili ulteriori conseguenze in materia di lavoro irregolare.

È esclusa la responsabilità del datore di lavoro qualora la violazione derivi da informazioni non veritiere contenute nell’autocertificazione del prestatore.

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