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ART. 1, C. 423 – ESTENSIONE DEL TERMINE PER LA CONSEGNA AL 30 SETTEMBRE 2023 DEI BENI D’INVESTIMENTO 4.0 “PRENOTATI” AL 31 DICEMBRE 2022

Scritto da

Confagricoltura

Pubblicato il

23/01/2023

La disposizione in esame prevede l’allungamento dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023 del termine di consegna dei beni strumentali per poter usufruire del credito d’imposta per gli investimenti 4.0, nelle misure valevoli per il 2022, a condizione che:

- il relativo ordine risulti accettato dal venditore entro il 31 dicembre 2022;
- entro tale data sia stato effettuato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione;

In particolare, la norma estende al 30 settembre 2023 l'orizzonte temporale della disciplina del credito di imposta riconosciuta dall'art. 1, comma 1057, della legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020) per gli investimenti aventi ad oggetto i beni ricompresi nell'allegato A, in virtù della quale il credito viene riconosciuto:
- nella misura del 40 per cento del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- nella misura del 20 per cento per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
- nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 20 milioni di euro.

Com’è noto, a partire dagli investimenti effettuati dal 2023 la misura del credito d’imposta viene, invece, dimezzata.

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